A cura di: Nicola Rapisarda - Segretario Provinciale tlc Catania ![]() In tempi recenti il ricorso a misure destinate all’ incremento della sicurezza sociale e delle infrastrutture critiche, ha sviluppato l’interesse verso quelle tecnologie biometriche che fondano il riconoscimento delle persone su dati specifici, riconducibili alle caratteristiche fisiologiche e/o comportamentali presumibilmente uniche e quindi non duplicabili. Ogni tecnologia biometrica , utilizzata a fini autenticativi /verificazione o identificativi, dipende dall’elemento biometrico valutato, connotato da elementi quale la universalita’ presente in tutte le persone, la unicita’ distinta per ogni persona, e la permanenza preservata dalle persone nel corso del tempo. La raccolta dei campioni biometrici ( scansione retinica, impronta digitale, registrazione vocale ecc.), la si effettua durante la denominata fase di - iscrizione- utilizzando specifici sensori per ogni tipologia di elemento. i tratti specifici dell’utilizzatore danno luogo ad un modello ( template ) biometrico, ossia la misura biometrica registrata della persona sottoposta. e’ tale modello ad essere archiviato e non quindi l’elemento biometrico originario. Il template viene quindi archiviato : a) nella memoria di un dispositivo biometrico, b) in un sistema centralizzato di banca dati, c) in smart card, ossia tessere plastificate che consentono all’utilizzatore di disporne a fini identificativi. Tutela dei dati: esaminiamo l’esempio rappresentato dal fatto che i sistemi biometrici si basano su informazioni ,quali appunto le impronte digitali, raccolte all’ insaputa dell’ interessato che puo’ inconsapevolmente lasciarne traccia. Attraverso l’applicazione di un algoritmo biometrico alle impronte digitali trovate su un bicchiere , e’ possibile determinare se le stesse sono registrate in un data base ?. E in caso affermativo, e’ possibile scoprirne l’identita’ attraverso il confronto dei modelli ? L’aspetto problematico, oltreche’ inquietante, consiste nell’ appressione e successivo trattamento dei dati biometrici effettuato all ’insaputa dell’ interessto. ai fini del controllo di accesso ( autenticazione e/o verifica) non e’ da ritenere che i sistemi biometrici afferenti le caratteristiche fisiologiche che non lasciano tracce quali la forma della mano, e non gia’ l’impronta digitale, ovvero i sistemi biometrici che, pur lasciando tracce ma i cui dati non vengono registrati in un data base centralizzato, comportino una soglia di rischio nettamente inferiore ai fini di tutela delle liberta’ fondamentali della persona e normativamente garantiti ? Ricordo ai lettori, qualora ce ne fosse bisogno, che le tecnologie biometriche assolvono ad una importante funzione , raramente menzionata, concepita cioe’ come strumenti deputati a tutela della vita privata della persona, favorendone l’ uso alternativo al trattamento del nome, residenza, indirizzo ecc. Comments Your comment will be posted after it is approved. Leave a Reply | ArchivioAprile 2010 Categorie |

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